I requisiti per la sanificazione degli ambienti
1 luglio 2021
A chi rivolgersi per attività di sanificazione in ambienti pubblici e privati
I requisiti per la sanificazione degli ambienti di lavoro erano già previsti nella normativa italiana, prima che dell’esplosione della pandemia da Coronavirus.
E’ utile suddividere questi requisiti tra quelli in vigore nel periodo antecedente ai DCPM e alle circolari emanati per contrastare il contagio, e quelli che oggi si focalizzano sulle attività di pulizia specifiche contro il Covid-19.
La normativa di riferimento è composta dalla Legge 25 gennaio 1994 n. 82 recante “Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” e dal DM 7 luglio 1997 n. 274 che stabilisce quali sono i requisiti morali, finanziari e tecnici delle imprese per poter esercitare l’attività in questione.
Quali sono i requisiti per la sanificazione degli ambienti prima del Covid?
Il requisito della capacità economica finanziaria richiede che l’impresa incaricata della sanificazione debba possedere condizioni, quali l’iscrizione a INPS e INAIL di tutti gli addetti, l’assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni e l’esistenza di rapporti consolidati con il sistema bancario.
Per capacità tecnica e organizzativa si intendono soprattutto i requisiti tecnico-professionali posseduti dal titolare stesso, da un socio o da un dipendente, a esclusione di un consulente o di un professionista esterno. Il requisito dell’onorabilità, a cui è dedicato l’art. 2 della legge 82/94, sancisce la mancanza di condanne penali e di misure di prevenzione, nonché l’assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria.
Ecco i requisiti per la sanificazione degli ambienti post Covid
La Circolare n. 5443 dispone che “i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati”.
Per questo raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia, mentre, per le superfici che possono essere danneggiate da questa sostanza, prescrive il ricorso di etanolo al 70% con un detergente neutro.
“Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI”, tenendo presente che i dispositivi di protezione individuale monouso devono essere smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
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